
Servizi
Riqualificazioni, progettazioni e certificazioni energetiche
RELAZIONE TECNICA EX LEGGE 10
La ex legge n. 10 del 09/01/1991, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991,n. 13, nasce con l’intento di razionalizzare il consumo dell’energia utilizzata per il riscaldamento e di regolamentare il settore termotecnico.
Essa rappresenta quindi un punto fondamentale rispetto a quella che sarà in futuro tutta la politica indirizzata al risparmio energetico: indica gli obblighi di contenimento energetico, che devono essere verificati da appositi calcoli, da rispettarsi durante le fasi di realizzazione di un nuovo edificio o ristrutturazione importante di uno esistente.
Nell’ambito di un piano energetico nazionale, infatti, questa norma ha per la prima volta classificato il territorio della Penisola in zone climatiche, (A, B, C, D, E, F), dividendole in base alle temperature e alla velocità dei venti.
Ad ogni zona climatica è stato assegnato un preciso periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento. In un edificio vi sono apporti e dispersioni di calore: la somma di queste rappresenta il bilancio energetico e questa legge si propone proprio di indirizzare questo bilancio. Infatti, per far sì che esso sia sempre attivo, cioè il calore interno sia maggiore di quello disperso, è necessario spendere una certa quantità di energia affinché la temperatura interna raggiunga il valore di temperatura prefissato in °C.
La legge impone anche la verifica dell’involucro edilizio, costituito da tetti e pareti, per evitare dispersioni di calore e quindi sprechi di energia. Un altro aspetto a cui la legge presta attenzione è il rendimento degli impianti, che se è al di sotto di determinati valori non consente il risparmio energetico richiesto.
La legge è stata soggetta a varie modifiche e integrazioni, anche a livello regionale, tra le quali l’emanazione nel 2005 del Decreto Legislativo n. 192 che ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE sul risparmio energetico. Questa ha reso ancora più severi i parametri di isolamento e di rendimento dei generatori di calore da rispettare, ed inserito alcune indicazioni sull’utilizzo di impianti da fonti rinnovabili.
L’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 prevede che i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze (impiantistiche, termotecniche, elettriche e illuminotecniche), inseriscano i calcoli e le verifiche previste dalla legge nella relazione tecnica di progetto – nota come Relazione legge 10 – attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici. Tale relazione, ai sensi della legge 10/1991, va depositata dal proprietario dell’edificio, o da chi ne ha titolo, presso le amministrazioni competenti, in duplice copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di un titolo abilitativo.
Con il recente decreto relazione tecnica attuativo della legge 90 vengono definiti tre nuovi schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ex legge 10, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
- nuove costruzioni,
- ristrutturazioni importanti di primo livello,
- edifici ad energia quasi zero
- riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello,
- costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio ed i impianti termici
- riqualificazione energetica degli impianti tecnici
CERTIFICATI ENERGETICI (APE)
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
L’abilitazione alla Redazione del Certificato Energetico è Regionale, pertanto, si possono eseguire Certificazione Energetiche solo in Regione Lombardia, In caso di Certificazioni in altre Regioni bisogna rivolgersi ad un tecnico abilitato nella Regione in cui è situato l’immobile.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER COMPRAVENDITA:
Prima del trasferimento dell’immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l’Attestato e mostrarlo all’acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l’APE andrà consegnato al nuovo proprietario.
Nell’atto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile.
Inoltre l’attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita(art. 6 comma 3 del D.lgs. 192/05).
L’atto di Compravendita – anche detto Rogito – è un contratto in forma scritta che definisce l’azione di trasferire la proprietà di un bene immobile da un venditore ad un acquirente…. Questo contratto dunque fa si che entrambe le parti siano tutelate e che non incorrano contenziosi di nessun tipo.
DONAZIONE: TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO (USUFRUTTO, ASSEGNAZIONE ALLOGGI, ETC):
Nel D.Lgs 192/05 non si cita se in caso di trasferimento a titolo gratuito sia obbligatorio dotare l’immobile di APE ma secondo l’applicazione vigente (come indicato nello studio del Notariato), anche se non esistono specifiche sanzioni, bisogna dotare l’immobile di APE anche in caso di donazione.
In caso di eredità di un immobile, tra i documenti della successione non bisogna includere l’APE
CERTIFICAZIONE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE:
Il contratto di locazione ad uso abitativo è quel particolare tipo di locazione avente ad oggetto immobili che siano locati allo scopo di essere abitati dal conduttore o dalla sua famiglia. Trova la propria disciplina nella legge 431/1998 e limitatamente agli articoli non abrogati, nella legge 392/1978.
AFFITTO DI UNITÀ IMMOBILIARI:
Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l’APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto.
Come per la compravendita, anche in caso di locazione il proprietario (locatario) deve mostrare l’attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all’affittuario al momento della registrazione del contratto.
Le conseguenze sono particolarmente onerose, se non si ha l’APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.
I controlli e le sanzioni possono essere commisurate dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
ANNUNCI DI VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARI:
Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d’informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell’involucro e la classe energetica corrispondente.
Quindi, affinché l’annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell’attestato prima della pubblicazione. Le sanzioni per il responsabile dell’annuncio arrivano a 3000 euro.
NUOVE COSTRUZIONI:
La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull’obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). L’obiettivo è quello di controllare l’effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L’acquirente può tutelarsi ricevendo proprio l’APE prima dell’acquisto
La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l’APE. L’attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell’edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori).
Inoltre per interventi edili che prevedano la consegna di PdC, SCIA o CILA è obbligatorio che il direttore dei lavori o un tecnico incaricato consegnino l’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) per la fase di collaudo e fine lavori.
RISTRUTTURAZIONEIMPORTANTE:
La procedura va compiuta anche in caso di “ristrutturazioni importanti” (interventi su una superficie maggiore del 25% dell’involucro) e interventi di “demolizione-ricostruzione” prima del rilascio del certificato di agibilità.
Il concetto di “ristrutturazione importante” è una delle principali modifiche della L. 90/2013 e presente nel D.M. Requisiti Minimi 2015. Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superfici e dell’involucro dell’edificio.
I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, etc. Anche interventi che ricadono nella categoria “manutenzione ordinaria “possono essere ricondotti, dal punto di vista della normativa energetica, alla “ristrutturazione importante”.
Ad ogni “ristrutturazione importante” con certificato di agibilità bisognerà dotare l’immobile di APE.
DETRAZIONIRISPARMIO ENERGETICO:
L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto anche nel caso in cui si volesse usufruire dell’ECOBONUS per gli interventi di coibentazione, sia su parti private che su parti comuni condominiali.
- Interventi di riqualificazione energetica globale
- Interventi sulle strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti
il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra - Le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 percento
della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 percento
della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4,
dell’Allegato 1del Decreto Linee Guida APE - I medesimi interventi di cui ai punti IV e V, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio
ad una classe di rischio sismico inferiore - Bonus Facciate per le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico
- Ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 119del Decreto Rilancio, l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25 per
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
EDIFICIPUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO:
In edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie maggiore di250 mq bisogna realizzare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). La norma prevede che in tutti gli edifici aperti al pubblico di superficie superiore a500 mq l’attestato venga affisso all’ingresso dell’edificio o in altro luogo ben visibile al pubblico. L’obbligo è previsto dall’art. 6 del D. lgs 192/05.
Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE).
CONTRATTIDI GESTIONE IMPIANTI IN EDIFICI PUBBLICI:
n caso di nuovi contratti o rinnovi relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici si dovrà dotare l’immobile o la singola unità immobiliare dell’ Attestato di Prestazione Energetica (APE)