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Nuova Costruzione

P.D.C (Permesso di Costruire)

 disciplinata dall’art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/2001-Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016.

La pratica edilizia più complessa è il PDC (Permesso Di costruire), è un provvedimento amministrativo emesso dal comune con cui si autorizza la trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, trasformazione che deve necessariamente essere conforme agli strumenti e disposizioni urbanistiche di pianificazione (PRG, NTA…) e se siamo in presenza di vincoli il rilascio del PDC è secondario al rilascio delle autorizzazioni necessarie.

Una volta ottenuto il Permesso, i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio ed essere ultimati entro tre anni (con relativo collaudo)dall’inizio dei lavori.

Generalmente è soggetto al pagamento di ONERI CONCESSORI (Contributo di costruzione e Oneri di urbanizzazione sono una partecipazione del cittadino alle spese che il comune affronta per le opere di urbanizzazione (strade, verde attrezzato, impianti sportivi, illuminazione pubblica, fognature, scuole ecc),il privato cittadino può decidere di non versare questi oneri ma dovrà realizzarle per il comune a sue spese.

ELENCO DEGLI INTERVENTI REALIZZABILI :

  • costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della
    sagoma esistente;
  • urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  • realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
    permanente di suolo in edificato;
  • installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
  • installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers,
    case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
    magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, o che non siano
    ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti, previamente autorizzate sotto il
    profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
  • interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
    ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino
    la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
  • realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove
    comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
  • interventi di trasformazione edilizia urbanistica del territorio non rientranti nelle lettere a),b),c),d), dell’art.3,
    comma 1 del D.P.R. 380/2001;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica (rif. articolo 3, comma 1,lettera f) del DPR 380/2001);
  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
    e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente
    agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi
    che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
    2004, n. 42 e successive modificazioni;
  • varianti in corso d’opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali;
  • varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico;
  • interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di inizio attività per i quali, ai sensi degli art. 22 comma 7 e
    23 del DPR 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire;
  • interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nell’ipotesi
    di cui, all’art. 23,comma 1 del DPR 380/2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla
    disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
    presentazione della richiesta.

Gli interventi edilizi di cui sopra, in attuazione del Piano di gestione del territorio (PGT) o del regolamento edilizio, possono essere realizzati con modalità diretta o con modalità diretta convenzionata . Per maggiori dettagli vedere servizio Attuazione PGT.

Esame Impatto paesistico/paesaggistico

Il documento con il quale Regione Lombardia, con DGR n. VII/11045dell’ 8.11.2002 (pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47), ha approvato i criteri per la redazione dell’esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio lombardo, riguarda la definizione delle modalità per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito ed il grado di incidenza paesistica del progetto.

Tale metodo, da utilizzare negli ambiti del territorio regionale non assoggettati aspecifica tutela paesaggistica, consente di giungere alla definizione del livello di impatto paesistico del progetto che, in prima istanza, viene stimato dal proponente l’intervento e viene valutato dall’ente competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.