
Servizi
Pratiche Sanatorie
C.I.L.A. A SANATORIA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata a Sanatoria)
Nel caso i lavori fossero già terminati, fatta salva l’avvenuta acquisizione degli eventuali atti di assenso, l’interessato potrà presentare CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) per opere già eseguite – cosiddetta CILA a sanatoria – e dovrà corrispondere la sanzione prevista per l’importo pari a € 1000,00 (art. 6-biscomma 5 D.P.R. 380/2001) + diritti di segreteria
Il pagamento della sanzione avverrà esclusivamente attraverso le indicazioni fornite dagli enti comunali
S.C.I.A. A SANATORIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività a Sanatoria)
Il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile, ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, possono ottenere la sanatoria dell’intervento presentando la SCIA a sanatoria e versando una somma pari ad euro 516,00 al momento della presentazione della SCIA.
Gli interventi edilizi che possono essere sanati con tale modalità sono gli interventi di manutenzione straordinaria pesante, gli interventi di risanamento conservativo pesante.
Dopo l’istruttoria in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del Territorio, verrà comunicata d’ufficio la quota residua da corrispondere.
Oltre a tale somma calcolata in base all’aumento del valore venale dell’immobile, andrà corrisposta una somma derivante dalle spese di istruttoria eseguita dall’Agenzia del Territorio.
La sanzione prevede la corresponsione di una somma compresa tra € 516,00 e €5.164,00 (rif. Art. 37 comma 4 D.P.R. 380/2001). + diritti di segreteria
Il pagamento della sanzione avverrà esclusivamente attraverso le indicazioni fornite dagli enti comunali
PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA
In assenza di SCIA art. 23 D.P.R. 380/2001, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31 (comma 3), 33 (comma 1), 34 (comma1), e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, se l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, possono ottenere il permesso a sanatoria (rif. Art. 36, comma 1 D.P.R. 380/2001).
Il pagamento della sanzione avverrà esclusivamente attraverso le indicazioni fornite dagli enti comunali
IDONEITA’ STATICA IN SANATORIA
L‘articolo 35 della L. 47/85 prescrive una serie di adempimenti e documentazioni da alle gare alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, e in particolare nella condizione in cui l’opera abusiva superasse i 450 metri cubi (di volume/volumetria, lordi o netti ?) poneva l’obbligo di far produrre da tecnico abilitato un certificato di idoneità statica relativo alle opere eseguite, ad eccezione nei casi in cui l’opera fosse già dotata di collaudo (statico) tranne i casi particolari debitamente motivati da richiesta del sindaco. L’estratto della norma è la seguente: quando l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;