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Sicurezza e Prevenzione

P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento)

disciplinato dal D.lgs 81/2008

ll piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è in Italia il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell’opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile, ai sensi dell’art.100 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ed i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato XV del predetto Testo Unico.

Descrive le fasi operative svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro. È parte integrante del contratto di appalto e rappresenta quello che può essere definito a tutti gli effetti il Progetto di sicurezza. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto prescritto nel Piano di sicurezza e coordinamento. E, prima dell’inizio dei lavori, devono metterne a disposizione dei rappresentanti di sicurezza una copia.

Il PSC è obbligatorio nei cantieri con la presenza di più imprese. E in quei cantieri, con entità uomini-giorno superiore a 200, in cui esiste un’unica impresa affidataria dei lavori, che per l’esecuzione si avvale di altre imprese.

Il PSC contiene:

  • la descrizione dell’opera, del cantiere e dell’area in cui è collocato
  • i nominativi dei soggetti responsabili della sicurezza
  • una relazione riguardante l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti
  • le scelte progettuali ed organizzative adottate
  • le procedure e le misure preventive e protettive
  • i dispositivi di protezione individuale
  • le misure di coordinamento di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
  • il cronoprogramma dei lavori
  • la stima dei costi della sicurezza
  • fascicolo di manutenzione
  • etc.

In particolar modo il PSC analizza:

  • la presenza di linee aeree e condutture sotterranee
  • fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
  • le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
  • i servizi igienico-assistenziali
  • la viabilità principale di cantiere
  • gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
  • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
  • la dislocazione degli impianti di cantiere, delle zone di carico e scarico, delle zone di carico e scarico rifiuti e
    delle eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
  • il rischio investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere, rischio di seppellimento negli scavi, rischio di esplosione,
    rischio di caduta dall’alto, rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria, rischio incendio, rischio rumore, rischio
    dall’uso di sostanze chimiche etc.

Chi redige il PSC

Il Piano di sicurezza e coordinamento è redatto dal Coordinatore per la Progettazione dei Lavori dell’opera e sottoposto a verifica di idoneità da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che può richiedere anche degli aggiornamenti. È obbligo del datore di lavoro dell’impresa affidataria verificare che le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni indicate Piano di sicurezza e coordinamento siano rispettate.

Esclusioni

Il P.S.C. non deve essere redatto nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, acqua, reti di comunicazione (Art.100 comma 6).

Il P.S.C. non deve essere redatto nel caso ci fosse un’unica impresa operante (Art.90 commi 3, 4, 5 e Art.99 comma 1)

Il P.S.C. è operativo nei soli contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, mentre negli altri ambienti di lavoro è necessaria la redazione del DUVRI: i due documenti si escludono quindi a vicenda.

PREVENZIONE ANTINCENDIO

a prevenzione incendi secondo la legge italiana, indica il complesso delle attività finalizzata alla prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di incendi.

All’interno dei luoghi di lavoro, è d’obbligo per i datore di lavoro, redigere una valutazione dei rischi, come stabilito dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che comprende la valutazione e la prevenzione di un eventuale incendio. Dato che quest’ultimo può creare seri danni al lavoratore, come ad esempio: un’azione termica, la riduzione della visibilità, anossia, un’azione tossica dei fumi.
Per specifiche attività inoltre, è necessario l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), il quale prevede generalmente una fase di progettazione, realizzazione delle opere di adeguamento e certificazione finale. Il CPI deve essere rinnovato ogni 5 anni. Non sempre è semplice individuare se l’attività necessita o meno di questo certificato, è quindi doveroso affidarsi ad un tecnico o a servizi online per eseguire una valutazione di assoggettabilità.